Interrogazioni Presidenza del Consiglio

 
 

CASO PALANO

 

Interrogazione a risposta scritta 4.09255 dell’8 marzo 2004

e risposta del ministro pubblicata il 13 settembre 2004

 

 

VENDOLA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.

Per sapere - premesso che:
il pretore di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) con sentenza del 6 febbraio 1998 condannava il signor Palano Antonino per aver realizzato un fabbricato abusivo in area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, in contrada Cannotta del comune di Terme Vigliatore (Messina), concedendo al suddetto Palano il beneficio della sospensione condizionale della pena purché lo stesso procedesse alla demolizione del fabbricato;
in data successiva a tale sentenza passata in giudicato si sono verificati una serie di fatti e vicissitudini che hanno visto attori il sindaco di Terme Vigliatore, l'Ufficio esecuzioni penali della Corte di Appello di Messina e la procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto e che hanno indotto l'interrogante in data 6 marzo 2001 ad interrogare il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia sulle presunte violazioni di legge consumate dal sindaco di Terme Vigliatore nonché dall'Ufficio esecuzione della Corte di Appello e dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, chiedendo peraltro: a) di accertare la compatibilità delle presunte violazioni di legge con le responsabilità, funzioni e attribuzioni degli Organi Istituzionali coinvolti; b) quali provvedimenti intendesse adottare il Governo nei confronti degli Organi Istituzionali citati qualora fosse accertata la reiterata azione «contra legem»;
il giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 16 febbraio 2001 sospendeva l'esecuzione della sentenza in oggetto stante il ricorso proposto dal Palano Antonino alla Suprema Corte di Cassazione;
la Suprema Corte di Cassazione nell'udienza del 21 settembre 2001 rigettava il ricorso del Palano Antonino condannandolo altresì al pagamento delle spese processuali;
risulta all'interrogante che il Palano, nel corso del 2001, avrebbe esibito al tecnico designato dalla procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), un documento - rivelatosi ad una successiva verifica artificiosamente creato dallo stesso Palano - da cui sembrava emergere un'autorizzazione per la trasformazione in serra del fabbricato oggetto della demolizione;
sulla scorta di tale documentazione la procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto decideva di soprassedere alla demolizione la cui legittimità era stata già sancita ben due volte dalla Suprema Corte di Cassazione e di archiviare il relativo procedimento esecutorio;
risulta all'interrogante che a marzo 2003 la Procura Generale della Repubblica di Messina chiedeva alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto di riconsiderare la vicenda, all'evidente fine di procedere alla demolizione dell'immobile;
il C.T.U. nominato dal PM di Barcellona Pozzo di Gotto ad aprile 2003 - a seguito dell'intervento della Procura Generale di Messina - non trovava agli atti del comune traccia alcuna dell'autorizzazione sopra citata esibita da Palano Antonino per chiedere l'archiviazione del procedimento esecutorio di demolizione dell'immobile;
il Palano Antonino comunicava al comune di Terme Vigliatore in data 8 maggio 2003 che avrebbe dato inizio ai lavori di trasformazione dell'immobile in data 15 maggio 2003;

risulta all'interrogante che: il 17 settembre 2003 la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto decideva di sottoporre a sequestro preventivo l'immobile in oggetto ed altri 4 capannoni realizzati dal Palano Antonino ubicati nel centro abitato di Terme Vigliatore in forza di autorizzazioni rilasciate dal sindaco di Terme Vigliatore (sulla cui legittimità starebbe indagando la stessa Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto);
a tutt'oggi il fabbricato in oggetto non è stato demolito dopo ben 57 mesi (4 anni e 9 mesi) dall'emissione dell'ordinanza dell'Ufficio esecuzioni penali della Corte di Appello di Messina;
il caso suesposto è emblematico di una diffusa situazione di abusivismo, visto che, a quanto risulta all'interrogante, nella stessa contrada di cui si parla insistono centinaia di edifici abusivi non sanabili -:
quale giudizio dia il Governo dei fatti suesposti;
quali iniziative ed in quali tempi il Governo intende adottare al fine di ripristinare la certezza del diritto e l'onorabilità dei provvedimenti giudiziari nel Distretto Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto e rimuovere gli Organi istituzionali dei quali sia accertata e documentata l'eventuale e reiterata azione contra legem.
(4-09255)

Risposta. - La procura generale presso la Corte di appello di Messina ha comunicato che la vicenda, che ben potrebbe classificarsi come il «caso Palano», nella sua parte descrittiva corrisponde abbastanza alla realtà dei fatti e delle conseguenti vicende processuali che hanno visto il reiterato intervento della magistratura requirente e giudicante di Barcellona Pozzo di Gotto.
In particolare in merito alle vicende successive alla sentenza della Cassazione del 21 settembre 2001-542/2000, che, rigettando il ricorso del Palano, rendeva esecutiva la di lui condanna e, conseguentemente, anche la parte che disponeva la demolizione del fabbricato illegalmente costruito, è stato precisato che dal predetto fascicolo penale era derivato, come fase di esecuzione, il fascicolo n. 16/1999 registro demolizioni di quella procura della Repubblica, nell'ambito del quale, con ingiunzione del 19 novembre 1999 il pubblico ministero di Barcellona aveva intimato al condannato Palano di demolire entro 20 giorni dalla notifica il fabbricato illegittimo.
Accertata l'inottemperanza all'ingiunzione, il pubblico ministero con provvedimento del 19 gennaio 2000 nominava CTU l'ingegner Piccolo Francesco, delegando allo stesso l'elaborazione del progetto per la demolizione e l'incarico per la scelta, con gara informale a trattativa privata, della ditta esecutrice delle opere di demolizione.
Con provvedimento dell'8 gennaio 2000 lo stesso pubblico ministero rigettava l'istanza, avanzata dal condannato, di sospensione dell'ordine di demolizione ed analogo provvedimento era emesso dal giudice dell'esecuzione in data 12 gennaio 2001.
A seguito di ricorso per Cassazione del Palano avverso la predetta ordinanza il pubblico ministero, su richiesta della parte, sospendeva l'esecuzione sino alla pronunzia della Suprema Corte ed in tale senso si pronunziava anche il giudice dell'esecuzione con provvedimento del 16 febbraio 2001.
Con istanza del 14 dicembre 2001 il Palano richiedeva la sospensione della esecuzione per almeno sei mesi ed il giudice dell'esecuzione, su conforme parere del pubblico ministero, rigettava in data 24 dicembre 2001 la richiesta ma, subito dopo, a seguito di richiesta del 6 maggio 2002 del Palano al comune di Terme Vigliatore, diretta ad ottenere l'autorizzazione per la trasformazione in serra per la produzione di fiori e piante ornamentali, previa demolizione totale dei solai di copertura, il pubblico ministero con provvedimento del 10 ottobre 2002 differiva di tre mesi l'esecuzione dell'ordine di demolizione.
Con provvedimento del 14 maggio 2002, il comune di Terme Vigliatore autorizzava la trasformazione in serra dell'immobile abusivo previa demolizione dei solai di copertura.

Il giudice dell'esecuzione con provvedimento del 5 luglio 2002, vista l'autorizzazione del comune di Terme Vigliatore, dichiarava l'ineseguibilità dell'ordine di demolizione nella parte in cui lo stesso era incompatibile con la predetta autorizzazione sindacale e di conseguenza il pubblico ministero, vista la relazione del CTU, che certificava l'avvenuta compatibilità dell'immobile - del quale erano stati demoliti i solai di copertura - con l'autorizzazione sindacale, archiviava in data 31 ottobre 2002 la procedura.
Successivamente la citata procura generale di Messina, a seguito di segnalazioni apparse su organi di stampa, aveva il 27 febbraio 2003 chiesto notizie in proposito alla procura di Barcellona, particolarmente in ordine alla certamente strana e rapidissima «sanatoria» concessa dal comune di Terme Vigliatore a soli otto giorni dalla presentazione della istanza da parte del Palano. La procura di Barcellona aveva quindi inviato copia della C.T.U. eseguita sull'immobile e depositata il 20 ottobre 2002, dalla quale si rilevava chiaramente la palese anomalia della intera vicenda, tanto che la stessa procura generale ritenne opportuno di suggerire, con lettera del 19 marzo 2003, alla procura di Barcellona un immediato ed approfondito accertamento in ordine alla suddetta pratica; accertamento che, immediatamente eseguito dalla Procura di Barcellona, portava alla nuova iscrizione del Palano, e questa volta a titolo di concorso, del Sindaco pro-tempore del comune di Terme Vigliatore, Bartolo Cipriano, per altro già indagato per analoga grave violazione in altro procedimento (3609/2003) che, con l'occasione, veniva riunito al n. 1219/2001. Tali procedimenti andavano ad aggiungersi ad altri numerosi già pendenti. Frattanto il sostituto procuratore affidatario delle ultime indagini nei procedimenti riuniti 3609/2003 e 1219/2001, avendo provveduto al deposito degli atti ex articolo 415 codice di procedura penale, prodromico alla relativa richiesta di rinvio a giudizio, accogliendo il suggerimento della procura generale di Messina del 19 marzo 2003, inoltrava il 3 febbraio 2004 apposito ricorso al giudice dell'esecuzione del tribunale di Barcellona con il quale, sulla base delle accertate irregolarità e particolarmente dalla accertata illegittimità della sanatoria rilasciata il 14 maggio 2002 dal comune di Terme Vigliatore, chiedeva di revocare l'ordinanza del 5 luglio 2002, con la quale veniva dichiarata la ineseguibilità del contenuto della sentenza n. 3-8/98 del pretore di Barcellona, onde consentire la ripresa della fase della esecuzione e, quindi, la demolizione dell'opera abusiva.
Su tale istanza il giudice dell'esecuzione disponeva il 9 aprile 2004, con provvedimento interlocutorio, «accertamenti conoscitivi» riguardanti la decisione, in particolare al fine di accertare se in relazione a tale pratica fosse stata presentata una ulteriore istanza di condono ai sensi della legge 24 novembre 2003 n. 326.
Ove questi, siano positivi, di certo la procura di Barcellona potrà finalmente dar corso alla demolizione.
Non si ritiene, pertanto, che vi sia stata scarsa attenzione della procura della Repubblica di Barcellona nella trattazione della vicenda in parola, soprattutto se si considera che detto ufficio ha da sempre dovuto fare i conti con lunghi periodi di mancanza di personale, con un forte indice di avvicendamento dei sostituti ed opera in una realtà caratterizzata da alto indice di illegalità.
La procura generale di Messina ha, peraltro, precisato che l'intervento della medesima del 19 marzo 2003 sopra richiamato va inteso come espressione della doverosa opera di sorveglianza e di incoraggiamento che compete a detto ufficio e non quale censura all'operato della procura di Barcellona che, anzi, sul punto ha operato nel modo migliore possibile.
La descrizione della lunga e complessa vicenda è da sé atta ad indicare quale sia il livello di illegalità nella zona in materia anche edilizia e quanto difficoltoso ed oneroso sia perseguire questo tipo di illegalità.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.