Interrogazione
a risposta scritta 4.09255 dell’8 marzo 2004
e
risposta del ministro pubblicata il 13 settembre 2004
VENDOLA. - Al Presidente del
Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al
Ministro della giustizia.
Per sapere - premesso che:
il pretore di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) con
sentenza del 6 febbraio 1998 condannava il signor Palano
Antonino per aver realizzato un fabbricato abusivo in area
soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, in contrada
Cannotta del comune di Terme Vigliatore (Messina),
concedendo al suddetto Palano il beneficio della sospensione
condizionale della pena purché lo stesso procedesse
alla demolizione del fabbricato;
in data successiva a tale sentenza passata in giudicato si
sono verificati una serie di fatti e vicissitudini che hanno
visto attori il sindaco di Terme Vigliatore, l'Ufficio
esecuzioni penali della Corte di Appello
di Messina e la procura della Repubblica di Barcellona Pozzo
di Gotto e che hanno indotto l'interrogante in data 6 marzo
2001 ad interrogare il Presidente del Consiglio, il Ministro
dell'interno e il Ministro della giustizia sulle presunte
violazioni di legge consumate dal sindaco di Terme
Vigliatore nonché dall'Ufficio esecuzione della Corte di
Appello e dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo
di Gotto, chiedendo peraltro: a) di accertare la
compatibilità delle presunte violazioni di legge con le
responsabilità, funzioni e attribuzioni degli Organi
Istituzionali coinvolti; b) quali provvedimenti
intendesse adottare il Governo nei confronti degli Organi
Istituzionali citati qualora fosse accertata la reiterata
azione «contra legem»;
il giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in
data 16 febbraio 2001 sospendeva l'esecuzione della sentenza
in oggetto stante il ricorso proposto dal Palano Antonino
alla Suprema Corte di Cassazione;
la Suprema Corte
di Cassazione nell'udienza del 21 settembre 2001 rigettava
il ricorso del Palano Antonino condannandolo altresì al
pagamento delle spese processuali;
risulta all'interrogante che il Palano, nel corso del 2001,
avrebbe esibito al tecnico designato dalla procura della
Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), un
documento - rivelatosi ad una successiva verifica
artificiosamente creato dallo stesso Palano - da cui
sembrava emergere un'autorizzazione per la trasformazione in
serra del fabbricato oggetto della demolizione;
sulla scorta di tale documentazione la procura della
Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto decideva di
soprassedere alla demolizione la cui legittimità era stata
già sancita ben due volte dalla Suprema Corte di Cassazione
e di archiviare il relativo procedimento esecutorio;
risulta all'interrogante che a marzo 2003
la Procura Generale
della Repubblica di Messina chiedeva alla Procura della
Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto di riconsiderare la
vicenda, all'evidente fine di procedere alla demolizione
dell'immobile;
il C.T.U. nominato dal PM di Barcellona Pozzo di Gotto ad
aprile 2003 - a seguito dell'intervento della Procura
Generale di Messina - non trovava agli atti del comune
traccia alcuna dell'autorizzazione sopra citata esibita da
Palano Antonino per chiedere l'archiviazione del
procedimento esecutorio di demolizione dell'immobile;
il Palano Antonino comunicava al comune di Terme Vigliatore
in data 8 maggio 2003 che avrebbe dato inizio ai lavori di
trasformazione dell'immobile in data 15 maggio 2003;
risulta all'interrogante che:
il 17 settembre 2003
la Procura
della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto decideva di
sottoporre a sequestro preventivo l'immobile in oggetto ed
altri 4 capannoni realizzati dal Palano Antonino ubicati nel
centro abitato di Terme Vigliatore in forza di
autorizzazioni rilasciate dal sindaco di Terme Vigliatore (sulla
cui legittimità starebbe indagando la stessa Procura della
Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto);
a tutt'oggi il fabbricato in oggetto non è stato demolito
dopo ben 57 mesi (4 anni e 9 mesi) dall'emissione
dell'ordinanza dell'Ufficio esecuzioni penali della Corte di
Appello di Messina;
il caso suesposto è emblematico di una diffusa situazione
di abusivismo, visto che, a quanto risulta all'interrogante,
nella stessa contrada di cui si parla insistono centinaia di
edifici abusivi non sanabili -:
quale giudizio dia il Governo dei fatti suesposti;
quali iniziative ed in quali tempi il Governo intende
adottare al fine di ripristinare la certezza del diritto e
l'onorabilità dei provvedimenti giudiziari nel Distretto
Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto e rimuovere gli
Organi istituzionali dei quali sia accertata e documentata
l'eventuale e reiterata azione contra legem.
(4-09255)
Risposta. - La procura generale presso la Corte di
appello di Messina ha comunicato che la vicenda, che
ben potrebbe classificarsi come il «caso Palano», nella
sua parte descrittiva corrisponde abbastanza alla realtà
dei fatti e delle conseguenti vicende processuali che hanno
visto il reiterato intervento della magistratura requirente
e giudicante di Barcellona Pozzo di Gotto.
In particolare in merito alle vicende successive alla
sentenza della Cassazione del 21 settembre 2001-542/2000,
che, rigettando il ricorso del Palano, rendeva esecutiva la di
lui condanna e, conseguentemente, anche la parte che
disponeva la demolizione del fabbricato illegalmente
costruito, è stato precisato che dal predetto fascicolo
penale era derivato, come fase di esecuzione, il fascicolo
n. 16/1999 registro demolizioni di quella procura della
Repubblica, nell'ambito del quale, con ingiunzione del 19
novembre 1999 il pubblico ministero di Barcellona aveva
intimato al condannato Palano di demolire entro 20 giorni
dalla notifica il fabbricato illegittimo.
Accertata l'inottemperanza all'ingiunzione, il pubblico
ministero con provvedimento del 19 gennaio 2000 nominava CTU
l'ingegner Piccolo Francesco, delegando allo stesso
l'elaborazione del progetto per la demolizione e l'incarico
per la scelta, con gara informale a trattativa privata,
della ditta esecutrice delle opere di
demolizione.
Con provvedimento dell'8 gennaio 2000 lo stesso pubblico
ministero rigettava l'istanza,
avanzata dal condannato, di sospensione dell'ordine di
demolizione ed analogo provvedimento era emesso dal giudice
dell'esecuzione in data 12 gennaio 2001.
A seguito di ricorso per Cassazione del Palano avverso la
predetta ordinanza il pubblico ministero, su
richiesta della parte, sospendeva l'esecuzione sino alla
pronunzia della Suprema Corte ed in tale senso si
pronunziava anche il giudice dell'esecuzione con
provvedimento del 16 febbraio 2001.
Con istanza del 14 dicembre 2001
il Palano richiedeva la sospensione della esecuzione per
almeno sei mesi ed il giudice dell'esecuzione, su conforme
parere del pubblico ministero, rigettava in data 24 dicembre
2001 la richiesta ma, subito dopo, a seguito di richiesta
del 6 maggio 2002 del Palano al comune di Terme Vigliatore,
diretta ad ottenere l'autorizzazione per la trasformazione
in serra per la produzione di fiori e piante ornamentali,
previa demolizione totale dei solai di copertura, il
pubblico ministero con provvedimento del 10 ottobre 2002
differiva di tre mesi l'esecuzione dell'ordine di
demolizione.
Con provvedimento del 14 maggio 2002, il comune di Terme
Vigliatore autorizzava la trasformazione in serra
dell'immobile abusivo previa demolizione dei solai di
copertura.
Il giudice dell'esecuzione con provvedimento del 5
luglio 2002, vista l'autorizzazione del comune di Terme
Vigliatore, dichiarava l'ineseguibilità dell'ordine di
demolizione nella parte in cui lo stesso era incompatibile
con la predetta autorizzazione sindacale e di conseguenza il
pubblico ministero, vista la relazione del CTU, che
certificava l'avvenuta compatibilità dell'immobile - del
quale erano stati demoliti i solai di copertura - con
l'autorizzazione sindacale, archiviava in data 31 ottobre
2002 la procedura.
Successivamente la citata procura
generale di Messina, a seguito di segnalazioni apparse su
organi di stampa, aveva il 27 febbraio 2003 chiesto notizie
in proposito alla procura di Barcellona, particolarmente in
ordine alla certamente strana e rapidissima «sanatoria»
concessa dal comune di Terme Vigliatore a soli otto giorni
dalla presentazione della istanza da parte del Palano. La
procura di Barcellona aveva quindi inviato copia della C.T.U.
eseguita sull'immobile e depositata il 20 ottobre 2002,
dalla quale si rilevava chiaramente la palese anomalia della
intera vicenda, tanto che la stessa procura generale ritenne
opportuno di suggerire, con lettera del 19 marzo 2003, alla
procura di Barcellona un immediato ed approfondito
accertamento in ordine alla suddetta pratica; accertamento
che, immediatamente eseguito dalla Procura di Barcellona,
portava alla nuova iscrizione del Palano, e questa volta a
titolo di concorso, del Sindaco pro-tempore del comune di
Terme Vigliatore, Bartolo Cipriano, per altro già indagato
per analoga grave violazione in altro procedimento
(3609/2003) che, con l'occasione, veniva riunito al n.
1219/2001. Tali procedimenti andavano ad aggiungersi ad
altri numerosi già pendenti. Frattanto il sostituto
procuratore affidatario delle ultime indagini nei
procedimenti riuniti 3609/2003 e 1219/2001, avendo
provveduto al deposito degli atti ex articolo 415 codice di
procedura penale, prodromico alla relativa richiesta di
rinvio a giudizio, accogliendo il suggerimento della procura
generale di Messina del 19 marzo 2003, inoltrava
il 3 febbraio 2004 apposito ricorso al giudice
dell'esecuzione del tribunale di Barcellona con il quale,
sulla base delle accertate irregolarità e particolarmente
dalla accertata illegittimità della sanatoria rilasciata il
14 maggio 2002 dal comune di Terme Vigliatore, chiedeva di
revocare l'ordinanza del 5 luglio 2002, con la quale veniva
dichiarata la ineseguibilità del contenuto della sentenza
n. 3-8/98 del pretore di Barcellona, onde consentire la
ripresa della fase della esecuzione e, quindi, la
demolizione dell'opera abusiva.
Su tale istanza il giudice
dell'esecuzione disponeva il 9 aprile 2004, con
provvedimento interlocutorio, «accertamenti conoscitivi»
riguardanti la decisione, in particolare al fine di
accertare se in relazione a tale pratica fosse stata
presentata una ulteriore istanza di condono ai sensi della
legge 24 novembre 2003 n. 326.
Ove questi, siano positivi, di
certo la procura di Barcellona potrà finalmente dar corso
alla demolizione.
Non si ritiene, pertanto, che vi sia stata scarsa attenzione
della procura della Repubblica di Barcellona nella
trattazione della vicenda in parola, soprattutto se si considera
che detto ufficio ha da sempre dovuto fare i conti con
lunghi periodi di mancanza di personale, con un forte indice
di avvicendamento dei sostituti ed opera in una realtà
caratterizzata da alto indice di illegalità.
La procura generale di Messina ha, peraltro, precisato che
l'intervento della medesima del 19 marzo 2003 sopra
richiamato va inteso come espressione della doverosa opera
di sorveglianza e di incoraggiamento
che compete a detto ufficio e non quale censura all'operato
della procura di Barcellona che, anzi, sul punto ha operato
nel modo migliore possibile.
La descrizione della lunga e complessa vicenda è da sé
atta ad indicare quale sia il
livello di illegalità nella zona in materia anche edilizia
e quanto difficoltoso ed oneroso sia perseguire questo tipo
di illegalità.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.